Su organico dotazioni regolamento
       
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di Venezia


Regolamento del Nucleo di Protezione Civile della Sezione A.N.A. di Venezia

Costituzione


Art. 1
Nell'ambito delle norme legislative vigenti sul volontariato di Protezione Civile e sulla base delle direttive della Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, per rispondere allo spontaneo ed importante senso di solidarietà umana e di amore per l'ambiente, che trova nello Statuto dell'Associazione il ben definito compito di concorrere, quale Associazione Volontaria, al conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in materia di Protezione Civile in occasione di catastrofi e di calamità naturali, è costituito all'interno della Sezione di Venezia dell'Associazione Nazionale Alpini, il Nucleo di Protezione Civile, con sede in Venezia, San Marco 1260.

Art. 2
Il Nucleo di Protezione Civile rappresenta l'elemento della Sezione idoneo ad assolvere compiti operativi in aderenza alle direttive che vengono impartite dagli organi associativi ed istituzionali, responsabili nel campo della Protezione Civile.
L'Associazione Nazionale Alpini è censita presso il Dipartimento per la Protezione Civile del Ministero degli Interni.
La Sede Sezionale provvede, invece, ad iscrivere i propri volontari negli albi della Prefettura di Venezia e, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 58/84, nel Registro Generale delle Organizzazioni di Protezione Civile della Regione Veneto.

Art. 3
Le forze che compongono organicamente il Nucleo di Protezione Civile della Sezione di Venezia sono volontari provenienti dai soci Alpini iscritti all'Associazione Nazionale Alpini.
Possono, inoltre, essere accolti come volontari anche non soci, ma utili per la loro professionalità; devono comunque essere iscritti all'Associazione Nazionale Alpini con la qualifica di "Aggregato".
Allo scopo di non snaturare la matrice "alpina" del Nucleo, la presenza dei predetti, da considerare come evento eccezionale, non può superare il 30% dell'organico della unità di impiego nella quale sono inseriti.
I responsabili a qualsiasi livello devono essere Alpini della Sezione.
L'età dei volontari di Protezione Civile deve essere compresa tra i 18 ed i 75 anni.

Art. 4
Il volontario offre disciplinatamente la propria opera in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni forma di protagonismo a titolo personale. Il suo impiego rientra nell'ambito dell'A.N.A. e di sua iniziativa non potrà svolgere alcuna attività di Protezione Civile con le insegne dell'A.N.A. al di fuori delle strutture sezionali.
I volontari, per operare, devono essere dotati di divisa e di contrassegno di identificazione personale.

Art. 5
La qualifica di volontario viene attribuita dal Presidente della Sezione di Venezia, sentito il parere della Commissione Sezionale di Protezione Civile, unico Organo a valutare la domanda di ammissione sottoscritta dal volontario.
Ogni singola domanda dovrà essere presentata alla Sezione con il parere informativo del Capogruppo, dal momento che ogni volontario deve essere obbligatoriamente iscritto ad un Gruppo della Sezione.

Art. 6
La qualifica di volontario cessa per esplicita rinuncia, presentata per iscritto al capogruppo, o al Responsabile Sezionale del Nucleo di Protezione Civile o per:
- limiti di età;
- radiazione deliberata ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

Organi

Art. 7
Gli Organi del Nucleo di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Venezia - sono i seguenti:
- il Responsabile sezionale;
- la Commissione sezionale;
- i Capisquadra.

Art. 8
Il Responsabile del Nucleo è il coordinatore delle attività del Nucleo stesso, nonché degli aspetti organizzativi, addestrativi, di impiego.
Per il controllo amministrativo provvederà il Consiglio Direttivo sezionale alla nomina di uno o più incaricati.
Il Responsabile sezionale viene nominato dal Presidente sezionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo sezionale; resta in carica tre anni e può essere riconfermato.
In questa veste, unitamente al Presidente sezionale o da solo su delega del Presidente, rappresenta, instaura e mantiene rapporti per l'attività di Protezione Civile con:
- organi istituzionali;
- altre organizzazioni di Protezione Civile;
- associazioni, enti, ditte o aziende pubbliche e private;
- strutture  della  Protezione  Civile  dipendenti  dalla Sede nazionale dell'Associazione NazionaleAlpini;
- la Sede nazionale predetta;
- organi di stampa.
Per l'espletamento delle sue mansioni si avvale della collaborazione della Commissione del Nucleo di Protezione Civile e dei Capisquadra.
In caso di assenza o impedimento potrà farsi rappresentare da persona di sua fiducia e col consenso del Presidente della Sezione.
Il Responsabile, inoltre, convoca e presiede le riunioni della Commissione del Nucleo di Protezione Civile e dirige i lavori dei Capisquadra; risponde del suo operato al Presidente sezionale, al quale presenta entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività intraprese ed il piano di previsione operativa.

Art. 9
La Commissione del Nucleo di Protezione Civile è l'Organo consultivo ed organizzativo del predetto Nucleo ed è composta dal Responsabile, dai Capisquadra, da eventuali specialisti del Nucleo e da un membro del Consiglio Direttivo sezionale.
I Commissari restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Essa si occupa di:
- esaminare le domande di ammissione al Nucleo, esprimendo il proprio parere;
- vigilare  sul comportamento  dei  volontari proponendo, se del caso, i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 21 del presente Regolamento;
- definire  gli  adeguamenti  organici,  le  scelte  delle  dotazioni,  l'addestramento  e  l'impiego dei  volontari;
- stimolare,  analizzare  e definire  le attività  di prevenzione  nel campo  della Protezione Civile in sintonia con quanto fatto dalla Regione, dai Comuni o dagli Enti locali;
- organizzare la partecipazione del Nucleo di  Protezione  Civile negli  impieghi di soccorso, nelle emergenze  a  carattere  locale  e,  sotto  la  direzione della  Sede  Nazionale  dell'Associazione Nazionale Alpini, a carattere nazionale;
- proporre al Consiglio Direttivo sezionale, l'acquisto delle dotazioni necessarie al Nucleo per la    propria operatività.
Si riunisce almeno due volte all'anno previa convocazione del Responsabile. La sintesi degli argomenti trattati viene riportata in un registro dei verbali, a disposizione del Presidente della Sezione.

Art. 10
I Capisquadra sono lo strumento operativo del Nucleo di Protezione Civile.
Operano secondo le direttive loro impartite dal Responsabile per:
- la pianificazione, l'addestramento e l'impiego dei volontari;
- la tenuta del carteggio, dei ruolini delle squadre da loro comandate, la gestione dei materiali e dei mezzi posti a loro disposizione.
Sono nominati dal Responsabile, sentito il parere del Capogruppo e quello obbligatorio del Presidente della Sezione. Restano in carica tre anni con possibilità di essere riconfermati.

Organizzazione

Art. 11
Il Nucleo di Protezione Civile è suddiviso in squadre operative.
Per motivi dell'assetto geografico, occupato dalla Sezione, ogni squadra deve essere originata dal singolo Gruppo.
Nel caso in cui qualche Gruppo non fosse in grado di costituire una singola squadra di Protezione Civile, è consentita l'unione di volontari di più Gruppi. L'unico vincolo da osservare in questo caso è quello geografico, dovendo le zone consociate essere confinanti per assicurare l'operatività.

Art. 12
Ciascuna squadra provvederà in proprio alle dotazioni in funzione delle necessità operative e di autosufficienza. La Sezione potrà concorrere all'acquisto delle dotazioni secondo le disponibilità di bilancio, con uno specifico capitolo di spesa.
L'uniforme, i distintivi e i contrassegni di identificazione personale devono essere standard per tutti i volontari, come da istruzioni impartite dalla Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini.

Art. 13
Il volontario, durante le esercitazioni o nell'impiego di Protezione Civile, è coperto da adeguata polizza assicurativa prevista dalla Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, polizza che può essere a sua volta integrata da altre polizze stipulate dalle singole squadre o dai singoli volontari.

Attività


Art. 14
L'attività del Nucleo di Protezione Civile è rivolta:
- all'addestramento individuale, di squadra e di amalgama del Nucleo;
- all'impiego nel campo della previsione, prevenzione e soccorso.

Art. 15
L'addestramento è teso a far conseguire significativi risultati nelle situazioni di impiego nell'emergenza, cioè in ambienti operativi particolarmente impegnativi: In sede di pianificazione delle attività addestrative il Nucleo e le squadre dovranno partecipare a quelle organizzate in ambito provinciale come anche a quelle organizzate dall'Associazione Nazionale Alpini a livello nazionale o intersezionale.
Sarà utile per il Nucleo e per le squadre presenziare a incontri promossi da Enti o da Associazioni di volontariato, soprattutto a quelli promossi a livello locale dalle Unità di Protezione Civile facenti capo al Dipartimento di Protezione Civile.

Art. 16
Il concorso di volontariato non deve essere l'iniziativa del singolo o di gruppi di persone; esso è disciplinato dalle vigenti normative di legge che tendono a massimizzare i risultati.
In sintesi, esso è richiesto, autorizzato e coordinato dalle Autorità istituzionalmente preposte alla Protezione Civile: Ministero degli Interni, Dipartimento per la Protezione Civile, Prefetture, nonché a livello associativo, dalla Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini.
Anche i Sindaci, come Ufficiali di Governo, sono, come tali, Organi di Protezione Civile.
Per rendere funzionale e per facilitare l'azione di coordinamento esercitata dall'Autorità preposta a tale compito, il Nucleo di Protezione Civile della Sezione di Venezia dispone:
- del Responsabile e della Commissione  del Nucleo  in grado di  affiancare  l'Autorità per fornire il miglior indirizzo di impiego e trasmettere le direttive alle proprie squadre;
- dei Capisquadra, che, esercitando la loro attività garantendo il funzionamento operativo all'interno di ogni squadra, traducono in concreto le direttive che a loro pervengono dagli organi competenti tramite le strutture gerarchiche del Nucleo di Protezione Civile.

Art. 17
La Commissione del Nucleo di Protezione Civile:
- indica le procedure operative da seguire per l'attività e l'impiego del Nucleo di Protezione
  Civile.
- Ha il compito, inoltre, di esaminare e di valutare, in via preventiva, il testo delle convenzioni che i Comuni ed Enti locali sottoscrivono con i Nuclei  o le  squadre di  Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini.
La ratifica delle convenzioni spetta al Consiglio Direttivo sezionale.

Art. 18
Altre attività che possono essere promosse dal Nucleo di Protezione Civile al fine di migliorare la compattezza e le conoscenze dei componenti le squadre:
- effettuare  o partecipare  a tavole  rotonde o  a conferenze  atte a  divulgare  l'opera  svolta  nel campo della Protezione Civile;
- fornire  un  apporto  positivo alla  diffusione di una  cultura  di Protezione Civile, con particolare riferimento al mondo scolastico.

Riunione dei Volontari


Art. 19
Il Responsabile deve indire la riunione plenaria dei volontari del Nucleo almeno una volta l'anno.
Scopo della riunione annuale è di promuovere i rapporti tra i volontari ed accrescere i vincoli di fratellanza che scaturiscono dal comune intento di operare a favore del prossimo e della collettività nel campo della Protezione Civile.
In sede di riunione annuale, dopo la relazione del Responsabile sulle attività compiute e sui programmi futuri, verrà dato ampio spazio agli interventi dei Capisquadra e dei singoli volontari che desiderano sottoporre argomenti di interesse per il Nucleo di Protezione Civile.

Art. 20
Le riunioni sono presiedute dal Responsabile, il quale nomina un segretario, col compito di redigere i verbali delle riunioni.
I verbali saranno scritti nel registro di cui all'art. 9 del presente Regolamento onde consentire ampia informazione sull'attività svolta e da svolgere e sulle problematiche emerse nel corso dell'assemblea.

Disposizioni Disciplinari


Art. 21
I provvedimenti disciplinari sono applicati dal Consiglio Direttivo sezionale, su proposta della Commissione del Nucleo di Protezione Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme statutarie dell'Associazione Nazionale Alpini.

Il presente Regolamento si compone di 21 articoli ed è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione di Venezia nella seduta del  4 luglio 1998.
Il volontario, aderendo al Nucleo di Protezione Civile si impegna all'osservanza del presente Regolamento.

 


 

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