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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di Venezia
Regolamento del Nucleo di Protezione Civile della Sezione A.N.A. di Venezia
Costituzione
Art. 1
Nell'ambito delle norme legislative vigenti sul volontariato di Protezione
Civile e sulla base delle direttive della Sede Nazionale dell'Associazione
Nazionale Alpini, per rispondere allo spontaneo ed importante senso di
solidarietà umana e di amore per l'ambiente, che trova nello Statuto
dell'Associazione il ben definito compito di concorrere, quale Associazione
Volontaria, al conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche
Amministrazioni in materia di Protezione Civile in occasione di catastrofi e di
calamità naturali, è costituito all'interno della Sezione di Venezia
dell'Associazione Nazionale Alpini, il Nucleo di Protezione Civile, con sede in
Venezia, San Marco 1260.
Art. 2
Il Nucleo di Protezione Civile rappresenta l'elemento della Sezione idoneo ad
assolvere compiti operativi in aderenza alle direttive che vengono impartite
dagli organi associativi ed istituzionali, responsabili nel campo della
Protezione Civile.
L'Associazione Nazionale Alpini è censita presso il Dipartimento per la
Protezione Civile del Ministero degli Interni.
La Sede Sezionale provvede, invece, ad iscrivere i propri volontari negli albi
della Prefettura di Venezia e, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n.
58/84, nel Registro Generale delle Organizzazioni di Protezione Civile della
Regione Veneto.
Art. 3
Le forze che compongono organicamente il Nucleo di Protezione Civile della
Sezione di Venezia sono volontari provenienti dai soci Alpini iscritti
all'Associazione Nazionale Alpini.
Possono, inoltre, essere accolti come volontari anche non soci, ma utili per la
loro professionalità; devono comunque essere iscritti all'Associazione
Nazionale Alpini con la qualifica di "Aggregato".
Allo scopo di non snaturare la matrice "alpina" del Nucleo, la
presenza dei predetti, da considerare come evento eccezionale, non può superare
il 30% dell'organico della unità di impiego nella quale sono inseriti.
I responsabili a qualsiasi livello devono essere Alpini della Sezione.
L'età dei volontari di Protezione Civile deve essere compresa tra i 18 ed i 75
anni.
Art. 4
Il volontario offre disciplinatamente la propria opera in modo spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di
solidarietà, evitando ogni forma di protagonismo a titolo personale. Il suo
impiego rientra nell'ambito dell'A.N.A. e di sua iniziativa non potrà svolgere
alcuna attività di Protezione Civile con le insegne dell'A.N.A. al di fuori
delle strutture sezionali.
I volontari, per operare, devono essere dotati di divisa e di contrassegno di
identificazione personale.
Art. 5
La qualifica di volontario viene attribuita dal Presidente della Sezione di
Venezia, sentito il parere della Commissione Sezionale di Protezione Civile,
unico Organo a valutare la domanda di ammissione sottoscritta dal volontario.
Ogni singola domanda dovrà essere presentata alla Sezione con il parere
informativo del Capogruppo, dal momento che ogni volontario deve essere
obbligatoriamente iscritto ad un Gruppo della Sezione.
Art. 6
La qualifica di volontario cessa per esplicita rinuncia, presentata per iscritto
al capogruppo, o al Responsabile Sezionale del Nucleo di Protezione Civile o
per:
- limiti di età;
- radiazione deliberata ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.
Organi
Art. 7
Gli Organi del Nucleo di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini -
Sezione di Venezia - sono i seguenti:
- il Responsabile sezionale;
- la Commissione sezionale;
- i Capisquadra.
Art. 8
Il Responsabile del Nucleo è il coordinatore delle attività del Nucleo stesso,
nonché degli aspetti organizzativi, addestrativi, di impiego.
Per il controllo amministrativo provvederà il Consiglio Direttivo sezionale
alla nomina di uno o più incaricati.
Il Responsabile sezionale viene nominato dal Presidente sezionale, sentito il
parere del Consiglio Direttivo sezionale; resta in carica tre anni e può essere
riconfermato.
In questa veste, unitamente al Presidente sezionale o da solo su delega del
Presidente, rappresenta, instaura e mantiene rapporti per l'attività di
Protezione Civile con:
- organi istituzionali;
- altre organizzazioni di Protezione Civile;
- associazioni, enti, ditte o aziende pubbliche e private;
- strutture della Protezione Civile dipendenti
dalla Sede nazionale dell'Associazione NazionaleAlpini;
- la Sede nazionale predetta;
- organi di stampa.
Per l'espletamento delle sue mansioni si avvale della collaborazione della
Commissione del Nucleo di Protezione Civile e dei Capisquadra.
In caso di assenza o impedimento potrà farsi rappresentare da persona di sua
fiducia e col consenso del Presidente della Sezione.
Il Responsabile, inoltre, convoca e presiede le riunioni della Commissione del
Nucleo di Protezione Civile e dirige i lavori dei Capisquadra; risponde del suo
operato al Presidente sezionale, al quale presenta entro il 31 gennaio di ogni
anno, una relazione sulle attività intraprese ed il piano di previsione
operativa.
Art. 9
La Commissione del Nucleo di Protezione Civile è l'Organo consultivo ed
organizzativo del predetto Nucleo ed è composta dal Responsabile, dai
Capisquadra, da eventuali specialisti del Nucleo e da un membro del Consiglio
Direttivo sezionale.
I Commissari restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Essa si occupa di:
- esaminare le domande di ammissione al Nucleo, esprimendo il proprio parere;
- vigilare sul comportamento dei volontari proponendo, se del
caso, i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 21 del presente
Regolamento;
- definire gli adeguamenti organici, le scelte
delle dotazioni, l'addestramento e l'impiego dei
volontari;
- stimolare, analizzare e definire le attività di
prevenzione nel campo della Protezione Civile in sintonia con quanto
fatto dalla Regione, dai Comuni o dagli Enti locali;
- organizzare la partecipazione del Nucleo di Protezione Civile
negli impieghi di soccorso, nelle emergenze a carattere
locale e, sotto la direzione della Sede
Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, a carattere nazionale;
- proporre al Consiglio Direttivo sezionale, l'acquisto delle dotazioni
necessarie al Nucleo per la propria operatività.
Si riunisce almeno due volte all'anno previa convocazione del Responsabile. La
sintesi degli argomenti trattati viene riportata in un registro dei verbali, a
disposizione del Presidente della Sezione.
Art. 10
I Capisquadra sono lo strumento operativo del Nucleo di Protezione Civile.
Operano secondo le direttive loro impartite dal Responsabile per:
- la pianificazione, l'addestramento e l'impiego dei volontari;
- la tenuta del carteggio, dei ruolini delle squadre da loro comandate, la
gestione dei materiali e dei mezzi posti a loro disposizione.
Sono nominati dal Responsabile, sentito il parere del Capogruppo e quello
obbligatorio del Presidente della Sezione. Restano in carica tre anni con
possibilità di essere riconfermati.
Organizzazione
Art. 11
Il Nucleo di Protezione Civile è suddiviso in squadre operative.
Per motivi dell'assetto geografico, occupato dalla Sezione, ogni squadra deve
essere originata dal singolo Gruppo.
Nel caso in cui qualche Gruppo non fosse in grado di costituire una singola
squadra di Protezione Civile, è consentita l'unione di volontari di più
Gruppi. L'unico vincolo da osservare in questo caso è quello geografico,
dovendo le zone consociate essere confinanti per assicurare l'operatività.
Art. 12
Ciascuna squadra provvederà in proprio alle dotazioni in funzione delle
necessità operative e di autosufficienza. La Sezione potrà concorrere
all'acquisto delle dotazioni secondo le disponibilità di bilancio, con uno
specifico capitolo di spesa.
L'uniforme, i distintivi e i contrassegni di identificazione personale devono
essere standard per tutti i volontari, come da istruzioni impartite dalla Sede
Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini.
Art. 13
Il volontario, durante le esercitazioni o nell'impiego di Protezione Civile, è
coperto da adeguata polizza assicurativa prevista dalla Sede Nazionale
dell'Associazione Nazionale Alpini, polizza che può essere a sua volta
integrata da altre polizze stipulate dalle singole squadre o dai singoli
volontari.
Attività
Art. 14
L'attività del Nucleo di Protezione Civile è rivolta:
- all'addestramento individuale, di squadra e di amalgama del Nucleo;
- all'impiego nel campo della previsione, prevenzione e soccorso.
Art. 15
L'addestramento è teso a far conseguire significativi risultati nelle
situazioni di impiego nell'emergenza, cioè in ambienti operativi
particolarmente impegnativi: In sede di pianificazione delle attività
addestrative il Nucleo e le squadre dovranno partecipare a quelle organizzate in
ambito provinciale come anche a quelle organizzate dall'Associazione Nazionale
Alpini a livello nazionale o intersezionale.
Sarà utile per il Nucleo e per le squadre presenziare a incontri promossi da
Enti o da Associazioni di volontariato, soprattutto a quelli promossi a livello
locale dalle Unità di Protezione Civile facenti capo al Dipartimento di
Protezione Civile.
Art. 16
Il concorso di volontariato non deve essere l'iniziativa del singolo o di gruppi
di persone; esso è disciplinato dalle vigenti normative di legge che tendono a
massimizzare i risultati.
In sintesi, esso è richiesto, autorizzato e coordinato dalle Autorità
istituzionalmente preposte alla Protezione Civile: Ministero degli Interni,
Dipartimento per la Protezione Civile, Prefetture, nonché a livello
associativo, dalla Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini.
Anche i Sindaci, come Ufficiali di Governo, sono, come tali, Organi di
Protezione Civile.
Per rendere funzionale e per facilitare l'azione di coordinamento esercitata
dall'Autorità preposta a tale compito, il Nucleo di Protezione Civile della
Sezione di Venezia dispone:
- del Responsabile e della Commissione del Nucleo in grado di
affiancare l'Autorità per fornire il miglior indirizzo di impiego e
trasmettere le direttive alle proprie squadre;
- dei Capisquadra, che, esercitando la loro attività garantendo il
funzionamento operativo all'interno di ogni squadra, traducono in concreto le
direttive che a loro pervengono dagli organi competenti tramite le strutture
gerarchiche del Nucleo di Protezione Civile.
Art. 17
La Commissione del Nucleo di Protezione Civile:
- indica le procedure operative da seguire per l'attività e l'impiego del
Nucleo di Protezione
Civile.
- Ha il compito, inoltre, di esaminare e di valutare, in via preventiva, il
testo delle convenzioni che i Comuni ed Enti locali sottoscrivono con i Nuclei
o le squadre di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale
Alpini.
La ratifica delle convenzioni spetta al Consiglio Direttivo sezionale.
Art. 18
Altre attività che possono essere promosse dal Nucleo di Protezione Civile al
fine di migliorare la compattezza e le conoscenze dei componenti le squadre:
- effettuare o partecipare a tavole rotonde o a
conferenze atte a divulgare l'opera svolta nel
campo della Protezione Civile;
- fornire un apporto positivo alla diffusione di una
cultura di Protezione Civile, con particolare riferimento al mondo
scolastico.
Riunione dei Volontari
Art. 19
Il Responsabile deve indire la riunione plenaria dei volontari del Nucleo almeno
una volta l'anno.
Scopo della riunione annuale è di promuovere i rapporti tra i volontari ed
accrescere i vincoli di fratellanza che scaturiscono dal comune intento di
operare a favore del prossimo e della collettività nel campo della Protezione
Civile.
In sede di riunione annuale, dopo la relazione del Responsabile sulle attività
compiute e sui programmi futuri, verrà dato ampio spazio agli interventi dei
Capisquadra e dei singoli volontari che desiderano sottoporre argomenti di
interesse per il Nucleo di Protezione Civile.
Art. 20
Le riunioni sono presiedute dal Responsabile, il quale nomina un segretario, col
compito di redigere i verbali delle riunioni.
I verbali saranno scritti nel registro di cui all'art. 9 del presente
Regolamento onde consentire ampia informazione sull'attività svolta e da
svolgere e sulle problematiche emerse nel corso dell'assemblea.
Disposizioni Disciplinari
Art. 21
I provvedimenti disciplinari sono applicati dal Consiglio Direttivo sezionale,
su proposta della Commissione del Nucleo di Protezione Civile, in conformità a
quanto previsto dalle norme statutarie dell'Associazione Nazionale Alpini.
Il presente Regolamento si compone di 21 articoli ed è stato approvato dal
Consiglio Direttivo della Sezione di Venezia nella seduta del 4 luglio
1998.
Il volontario, aderendo al Nucleo di Protezione Civile si impegna all'osservanza
del presente Regolamento.
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