ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI VENEZIA
REGOLAMENTO SEZIONALE
- ediz. 2016 -
Art. 1 - La Sezione di Venezia dell'Associazione Nazionale Alpini, costituita nel 1920, ha sede in VENEZIA. La Sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i suoi Gruppi l'attività dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni e scopi come indicati nell'art. 2 dello Statuto sociale.
EMBLEMI
Art. 2 - L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo e dei Gagliardetti è deciso, di volta in volta, rispettivamente dalla Presidenza della Sezione e dal Capogruppo.
L'intervento non è consentito alle manifestazioni non conformi agli scopi dell'Associazione.
SOCI
Art. 3 - La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modulo, controfirmata da due soci iscritti da almeno sei mesi e corredata dallo stato di servizio o dal foglio matricolare o documento idoneo, comprovanti in modo certo l'appartenenza alla specialità in conformità delle norme stabilite dall'art. 4 dello Statuto sociale e dall'art. 6 del Regolamento Nazionale, sarà presentata alla Giunta di Scrutinio che, dopo averla esaminata, la sottoporrà al Consiglio Direttivo Sezionale per la relativa delibera.
Art. 4 - Tutti i Soci e gli Amici degli Alpini hanno diritto di frequentare i locali della sociali della propria Sezione e quelli dei Gruppi della Sezione stessa. In tali locali tutti i Soci dell'Associazione sono considerati graditi ospiti.
TESSERAMENTO
Art. 5 - Il pagamento della quota associativa deve essere fatto entro il 31 marzo di ciascun anno. Il Socio che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto entro il 1° ottobre viene cancellato dall'elenco dei soci.
Entro il 1° ottobre, i Gruppi devono consegnare alla Sezione l'ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei Soci che hanno pagato la quota sociale dell'anno in corso, restituire i bollini eccedenti e saldare l'importo dovuto.
Il Socio che al 31 marzo non abbia versato la quota associativa sarà considerato moroso e da tale data gli verrà sospeso l'invio del periodico sezionale.
ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 6 - Gli Organi della Sezione sono:
- l'Assemblea dei Delegati della Sezione;
- il Presidente di Sezione;
- il Consiglio Direttivo Sezionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Giunta di Scrutinio.
ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE
Art. 7 - L'Assemblea dei delegati viene convocata:
- in sede ordinaria entro il 15 marzo di ogni anno;
- in sede straordinaria quando:
- il Presidente e/o il Consiglio Direttivo Sezionale lo giudichino necessario;
- oppure ne sia stata fatta richiesta da Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di competenza;
- oppure quando ne sia stata fatta motivata richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti specifici da trattare da almeno 1/5 dei Soci o da un numero di Delegati che rappresenti la stessa aliquota di Soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In tal caso l'Assemblea Straordinaria dovrà essere tenuta entro 60 giorni dalla richiesta.
Art. 8 - La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso da spedirsi ai Capigruppo almeno 15 giorni prima della data indicata, da affiggersi nella Sede sociale della Sezione ed in quella dei Gruppi e da inserirsi, possibilmente, nel quotidiano locale.
In tutti i casi l'avviso dovrà contenere l'Ordine del Giorno. La Assemblea delibererà sugli argomenti in esso contenuti e saranno nulle le deliberazioni su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.
Art. 9 - L'Assemblea dei Delegati è valida in prima convocazione qualora il numero dei partecipanti (presenti o delegati) raggiunga la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.
In quest'ultimo caso, se il numero dei partecipanti è inferiore al 20% degli aventi diritto, può deliberare solamente con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Art. 10 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- discutere ed approvare la relazione del Consiglio Direttivo Sezionale, i rendiconti e gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- eleggere il Presidente di Sezione;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo Sezionale;
- eleggere il Collegio dei revisori dei Conti;
- eleggere i Delegati all'Assemblea Nazionale;
- determinare la quota sociale a favore della Sezione valida per l'anno successivo.
Le elezioni devono farsi con votazione segreta. A parità di voti sarà eletto il Socio più anziano di iscrizione all'A.N.A.
L'Assemblea elegge di volta in volta, tra i Delegati, il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori, questi ultimi, tra i Soci non ricoprenti cariche sociali. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario. Gli scrutini vengono firmati anche dagli scrutatori.
Art. 11 - L'Assemblea dei Delegati, sia ordinaria che straordinaria, viene effettuata a mezzo Delegati eletti nelle Assemblee annuali di Gruppo.
Ciascun Gruppo elegge un Delegato ogni 10 iscritti, o frazione superiore a 5.
Il Delegato non potrà rappresentare più di altri due Delegati. Le deleghe scritte verranno consegnate al Presidente dell'Assemblea.
Il Capogruppo occupa di diritto uno dei posti di Delegato spettanti al Gruppo.
Il numero dei Delegati spettante a ciascun Gruppo viene determinato dalla Segreteria della Sezione in relazione al numero dei Soci in regola col pagamento della quota sociale alla chiusura del tesseramento annuale.
All'Assemblea ogni Delegato ha diritto ad un voto.
Tutti i Soci possono assistere all'Assemblea, senza diritto ad interventi.
PRESIDENTE DI SEZIONE E CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12 – Il Presidente di Sezione viene eletto dall’Assemblea dei Delegati tra i Soci in regola col versamento della quota di iscrizione, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile, di norma, per tre mandati consecutivi.
L’incarico di Presidente di Sezione è incompatibile con l’incarico di Capogruppo.
Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente di Sezione cessi dalle sue funzioni, il Vice Presidente Vicario di cui al successivo art. 14, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale, dovrà convocare entro 90 giorni l’Assemblea dei Delegati perché provveda all’elezione di un nuovo Presidente.
Il Consiglio Direttivo Sezionale è eletto dall’Assemblea dei Delegati e si compone di dodici soci (escluso il Presidente di Sezione), in regola con il versamento della quota di iscrizione. I membri del Consiglio Direttivo Sezionale rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di cinque mandati consecutivi.
Per consentire annualmente un parziale rinnovo delle cariche sociali, ciascun anno saranno indette votazioni per la elezione dei Consiglieri scaduti per compiuto triennio.
Qualora un Consigliere cessi dalle sue funzioni prima di aver compiuto il triennio di mandato, l’ultimo candidato eletto alla prima Assemblea successiva, andrà a coprire il posto rimasto vacante assumendo l’anzianità del sostituto.
Art. 13 - Il Presidente di Sezione riunisce il Consiglio Direttivo Sezionale in carica entro i 15 giorni successivi all’Assemblea, col compito di provvedere ad eleggere al proprio interno:
- i tre Vicepresidenti;
- il Segretario di Sezione;
- il Tesoriere.
Gli incarichi di Vicepresidente, Segretario di Sezione e Tesoriere saranno proposti al Consiglio Direttivo Sezionale dal Presidente ed approvati con la maggioranza dei 2/3 del Consiglio stesso. I suddetti incarichi hanno durata annuale, sono riconfermabili e risultano compatibili con l’incarico di Capogruppo.
Il Presidente di Sezione ed il Consiglio Direttivo Sezionale nominano inoltre, tra i Soci anche non membri del Consiglio Direttivo:
- la Giunta di Scrutinio, composta a sua volta da un Presidente e due membri;
- l’addetto al Gruppo Sportivo Sezionale;
- il Coordinatore Sezionale di Protezione Civile;
- la Commissione Legale di Sezione, con compiti di consulenza e collaborazione tecnica.
Tali incarichi hanno durata triennale, sono riconfermabili e risultano compatibili con l’incarico di Capogruppo.
Il Presidente di Sezione ed il Consiglio Direttivo Sezionale possono provvedere infine ad eventuali nomine e mansioni, anche al di fuori del Consiglio; tali incarichi hanno durata di un anno e sono riconfermabili.
Art. 14 - In caso di assenza od impedimento del Presidente Sezionale lo sostituisce il Vicepresidente più anziano in carica.
Art. 15 - Il Presidente ed il Consiglio Direttivo Sezionale dirigono la Sezione e ne promuovono le iniziative e le manifestazioni conformi ai fini sociali, ne amministrano il patrimonio anche per gli atti di straordinaria amministrazione, approvano la costituzione dei Gruppi, convocano le Assemblee e ne formano gli Ordini del Giorno, redigono i rendiconti, presentano annualmente la loro relazione morale ed economica all'Assemblea, curano l'esecuzione delle deliberazioni assembleari, l'osservanza dello Statuto sociale e del presente Regolamento.
Qualora venissero a mancare più di 4 Consiglieri, il Presidente o il Consiglio dovranno convocare entro 60 giorni un'Assemblea straordinaria per provvedere alla loro sostituzione. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro lo stesso termine dai Revisori dei Conti o dal Presidente dell'ultima Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno ogni due mesi con avviso contenente l'Ordine del Giorno.
Il Consiglio sarà pure convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno 3 Consiglieri o dai Revisori o dalla Giunta di Scrutinio o da tre Capigruppo. La convocazione dovrà essere indetta entro trenta giorni da ricevimento della richiesta.
Alle riunioni del Consiglio interviene di diritto il Presidente di turno della Conferenza dei Capigruppo, pur senza diritto di voto, per riferire circa i lavori della medesima Conferenza e le proposte da questa formulate; possono intervenire i Consiglieri Nazionali ed i Revisori dei Conti Nazionali e quelli Sezionali.
Sono invitati a presenziare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio i componenti della Giunta di Scrutinio ed i Capigruppo della Sezione, questi ultimi per riferire sull'andamento del Gruppo e per esprimere pareri.
In caso di impedimento il Capogruppo, non Consigliere, può farsi rappresentare da un Socio munito di delega scritta.
Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno 6 componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti. A parità di voti prevale quello di chi presiede.
Le assunzioni di impegni finanziari dovranno essere approvate da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo.
Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente. Detto verbale, letto ed approvato nella seduta successiva, verrà catalogato in apposita raccolta.
Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio stesso. Chi non intervenisse senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, potrà essere dichiarato decaduto dalla carica. In tal caso egli non potrà più presentarsi candidato alle elezioni per un periodo minimo di due anni.
Art. 16 - Il Presidente rappresenta la Sezione, provvede unitamente al Consiglio Direttivo all'ordinaria amministrazione, firma con il Tesoriere il rendiconto economico e provvede, coadiuvato dal Segretario, all'esecuzione delle deliberazioni consiliari ed al coordinamento dell'attività delle singole commissioni.
Nei casi di urgenza, il Presidente assieme ai tre Vicepresidenti, il Segretario di Sezione ed il Tesoriere, possono procedere d'iniziativa, salvo sottoporre i provvedimenti alla ratifica nella prima riunione del Consiglio.
Art. 17 - Per l'espletamento di particolari incarichi, il Consiglio può costituire delle commissioni fra i Soci non facenti parte del Consiglio. A ciascuna di esse sarà preposto un Consigliere.
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO DELLA SEZIONE
Art. 18 – La Conferenza dei Capigruppo della Sezione è un organo collegiale che riunisce al proprio interno tutti i Capigruppo della Sezione.
Essa ha compiti consultivi e propositivi in merito all’indirizzo della Sezione e collabora con il Presidente di Sezione ed il Consiglio Direttivo Sezionale nel promuovere le iniziative e le manifestazioni conformi agli scopi dell’Associazione, sempre nei limiti prefissati dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Rappresenta inoltre uno strumento privilegiato al fine di pervenire ad un miglior coordinamento delle attività dei Gruppi della Sezione, favorendo nel contempo i contatti e le collaborazioni fra i medesimi.
Si riunisce almeno due volte all’anno ed è presieduta da uno dei suoi membri nominato al proprio interno.
Le proposte della Conferenza sono deliberate a maggioranza (a ciascun Capogruppo corrisponde un voto, indipendentemente dal numero degli iscritti del Gruppo che egli rappresenta); a parità di voti prevale quello di chi presiede.
Il Capogruppo che si trovasse eccezionalmente impossibilitato a partecipare ad una riunione della Conferenza, può delegare il Vice Capogruppo o un Consigliere del proprio Gruppo a rappresentarlo.
I verbali delle riunioni sono redatti da un Segretario, nominato dalla stessa Conferenza al proprio interno; detto verbale, letto ed approvato nella seduta successiva, verrà catalogato in apposita raccolta custodita presso la sede sezionale e copia deve essere puntualmente inviata per opportuna conoscenza al Presidente della Sezione.
Il residente di turno della Conferenza dei Capigruppo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Sezionale per riferire circa i lavori della medesima Conferenza e le proposte da questa formulate.
Alle sedute della Conferenza possono partecipare come uditori il Presidente di Sezione o i Consiglieri Sezionali, i quali possono esprimere pareri ma non hanno diritto di voto.
REVISORI DEI CONTI
Art. 19 - I Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea dei Delegati in numero di tre, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili per ulteriori due soli mandati consecutivi. Essi costituiscono il Collegio dei Revisori dei conti: l’incarico di Presidente viene assunto automaticamente dal candidato eletto con il maggior numero di voti (in caso di parità prevarrà il criterio della maggiore anzianità associativa).
La carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.
Art. 20 - Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:
- vigilare sulla gestione sezionale almeno trimestrale;
- esaminare e verificare i rendiconti finanziari annuali, esprimendo un motivato parere al Consiglio Direttivo e predisponendo una relazione per l'Assemblea dei Delegati.
I Revisori dei Conti debbono provvedere che i bilanci stessi siano depositati in Segreteria, a disposizione dei Soci, almeno 8 giorni prima dell'Assemblea dei Delegati.
GIUNTA DI SCRUTINIO
Art. 21 - La Giunta di Scrutinio, composta da tre membri, ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, di accertarne i requisiti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci. Le domande devono essere esaminate entro 30 giorni dalla presentazione e restituire al Segretario con la firma di almeno due membri della Giunta.
Art. 22 - Per le domande di ammissione respinte, il Presidente della Giunta deve inoltrare al Presidente Sezionale un rapporto riservato contenente i motivi della reiezione.
Art. 23 - E' compito della Giunta di Scrutinio di addivenire a periodiche verifiche del Repertorio dei Soci.
DELEGATI ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI
Art. 24 - I Delegati, eletti annualmente dalla Assemblea Sezionale dei Delegati, tra i Soci della Sezione, durano in carica un anno e rappresentano, con il Presidente, la Sezione all'Assemblea Nazionale dei Delegati.
GRUPPI
Art. 25 - La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha presa l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo di 10 Soci, come previsto dallo Statuto sociale.
Art. 26 - L’Assemblea di Gruppo è costituita dai soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale a norma dell’art. 5 del Regolamento sezionale .
L’Assemblea:
- per i Gruppi con un numero di soci sino a 30, elegge il Capogruppo e, su proposta di questi, un Segretario Tesoriere. Facoltativamente può eleggere un Consiglio di Gruppo;
- per i Gruppi con un numero di soci superiore a 30 elegge il Capogruppo ed un Consiglio di Gruppo.
Il Capogruppo ed i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili di mandato in mandato.
Qualora un Consigliere cessi dalle sue funzioni prima di aver compiuto il triennio di mandato, il nuovo eletto alla prima Assemblea successiva andrà a coprire il posto rimasto vacante assumendo l’anzianità del sostituto.
Il numero dei componenti del Consiglio è determinato, e/o variato, dall’Assemblea dei soci ed è operativo dall’anno successivo alla delibera.
Il Consiglio può eleggere al suo interno uno o più Vice Capogruppo, elegge un Tesoriere se questa funzione non è accorpata a quella di Segretario, e attribuisce gli altri incarichi ai Consiglieri.
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio su proposta del Capogruppo, può essere anche un socio non Consigliere, in tale ipotesi non ha diritto di voto.
Il Consiglio delibera validamente quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Capogruppo.
Il Vice Capogruppo più anziano di iscrizione ANA rappresenta il Capogruppo in caso di sua assenza, ne assume le funzioni in caso di impedimento e/o dimissioni sino alla prima convocazione dell’Assemblea ordinaria di Gruppo.
Art. 27 - L'Assemblea ordinaria di Gruppo si dovrà riunire ogni anno entro il mese di gennaio per:
- approvare la relazione morale ed il rendiconto finanziario dell'anno sociale scaduto;
- determinare la quota associativa spettante al Gruppo;
- discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
- eleggere le cariche sociali;
- eleggere i Delegati alle Assemblee Sezionali dei Delegati;
Tutti i Soci del Gruppo hanno diritto di intervenire all'Assemblea.
Possono farsi rappresentare da altro Socio del Gruppo mediante delega scritta. Ciascun Socio non potrà rappresentarne più di uno.
L'Assemblea elegge di volta in volta tra i Soci il Presidente, il Segretario e due Scrutatori, questi ultimi, tra i Soci non ricoprenti cariche sociali.
Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario.
Gli scrutini vengono firmati anche dagli scrutatori.
Art. 28 - L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Capogruppo lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Gruppo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci, con un minimo di cinque nel caso di Gruppi composti da soli dieci Soci. La richiesta deve essere indirizzata al Capogruppo e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi.
Art. 29 - Ogni anno, entro il 15 febbraio, i Gruppi dovranno fornire al Consiglio Direttivo Sezionale la relazione morale e finanziaria approvata in Assemblea dai Soci, le cariche di Gruppo ed i nominativi dei Delegati alle Assemblee Sezionali.
Art. 30 - Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al Capogruppo e per conoscenza al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo a cui appartiene.
Art. 31 - Il Presidente della Sezione deve essere avvisato in tempo utile per poter intervenire personalmente o a mezzo delegato, alle Assemblee del Gruppo.
AMICI DEGLI ALPINI
Art. 32 - Coloro che non hanno i requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto e dell'art. 6 del Regolamento nazionale per l'iscrizione alla Associazione, ma che abbiano acquisito riconoscimenti o meriti particolari per attività svolte a favore o a fianco della Sezione o dei Gruppi, possono ottenere la tessera di "Amici degli Alpini".
Il rilascio della tessera è deciso dal Consiglio Direttivo Sezionale.
Il Gruppo comunicherà alla Sezione la generalità dell'interessato e la motivazione per il rilascio della tessera.
La quota associativa suppletiva a favore della Sezione, valida per l'anno successivo, verrà fissata dall'Assemblea dei Delegati.
Presso la Sezione verrà tenuto un elenco degli "Amici degli Alpini" ed i Capigruppo dovranno annualmente comunicare ogni variazione.
GIORNALE SEZIONALE
Art. 33 – L’organo ufficiale di stampa della Sezione di Venezia è “Quota Zero”.
Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore responsabile del periodico sezionale e nomina, inoltre, un Comitato di Redazione scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo, ma sempre tra i Soci della Sezione.
Del Comitato stesso fa parte di diritto il Presidente della Sezione.
Il Comitato decide a maggioranza insindacabilmente in merito alla pubblicazione dei testi presentati dai collaboratori, i quali possono essere anche non Soci.
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO
Art. 34 - Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da una Assemblea straordinaria rispettivamente di Sezione o di Gruppo. Per la validità di questa Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno i 2/3 degli iscritti.
Il patrimonio sociale del Gruppo sarà amministrato dalla Sezione per due anni per l'eventualità di ricostruzione del Gruppo stesso. Trascorso tale termine sarà incamerato.
Il patrimonio sezionale sarà affidato al Consiglio Nazionale per la sua amministrazione fino alla ricostituzione della Sezione.
Art. 35 - Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduce per oltre un anno al 50% del minimo stabilito dallo Statuto sociale.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Art. 36 - Le modifiche al presente Regolamento devono essere elaborate da una Commissione appositamente nominata ed approvate dalla Assemblea dei Delegati con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 - Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente Regolamento e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 38 - Il Consiglio Direttivo Sezionale è autorizzato ad apportare al presente Regolamento le modifiche disposte dal Consiglio Direttivo Nazionale in sede di ratifica.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Art. 39 - I Consiglieri in carica all'entrata in vigore del presente Regolamento, manterranno la loro anzianità di mandato nel computo del triennio.
Il presente Regolamento della Sezione di VENEZIA, composto da 39 articoli, è stato compilato a mente dell'art. 24 dello Statuto sociale.
Venezia,
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
- Approvato dall'Assemblea dei Delegati il 5 marzo 1995
- Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 27 maggio 1995 dalla cui data è entrato in vigore.
- Modificato l’art. 25 con approvazione dell’Assemblea dei Delegati del 10 marzo 2002.
- Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 22 giugno 2002 dalla cui data è entrato in vigore.
- Modificati gli artt. 10, 12, 13, 15, 16, 18 e 33 con approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Delegati dell’ 8 giugno 2003.
- Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 20 settembre 2003 dalla cui data è entrato in vigore.
- Modificati gli artt. 12, 19 e 26 con approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Delegati del 19 ottobre 2008.
- Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nel 2009 dalla cui data è entrato in vigore.
- Modificato l’art. 12, quarto comma con approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Delegati del 2011.
- Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nel 2011 dalla cui data è entrato in vigore.
- Modificato l’art. 12, primo comma con approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Delegati del 2016.
- Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nel 2016 dalla cui data è entrato in vigore.